Uno dei principi cardine del nostro ordinamento penale risulta essere il c.d. principio di tassatività della legge penale.
Esso, pur non trovando espresso riconoscimento nella Costituzione, viene indirettamente desunto dalla ratio dell’art. 25 Cost., a completamento del principio di legalità e riserva di legge: il principio di legalità sarebbe infatti rispettato nella forma, ma eluso nella sostanza se la legge che eleva a reato un dato fatto lo configurasse in termini così generici da rendere impossibile individuare il comportamento penalmente sanzionato. Ecco che diventa indispensabile il rispetto della tassatività o sufficiente determinatezza della fattispecie penale.
Il principio di tassatività opera pertanto simultaneamente su due fronti: da un lato impone al legislatore, al momento della creazione di una norma, il rispetto di una precisa determinazione; dall’altro, vincola il giudice ad un’applicazione “tassativa”, appunto, della norma. In altre parole, vieta cioè l’estensione analogica della norma; preclude tanto l’analogia “legis”, l’applicazione della norma a casi analoghi, quanto l’analogia “iuris”, l’applicazione del principio dell’ordinamento giuridico a casi analoghi. Ancora vieta tanto l’analogia “in malam partem” (a sfavore), l’applicazione di norme che prevedono sanzioni più gravose, quanto l’analogia “in bonam partem” (a favore), l’applicazione di norme che prevedono sanzioni più favorevoli. Tutto ciò nel rispetto della regola portante del nostro ordinamento secondo cui “nullum crimen, nulla poena” (nessuna pena senza legge).
Volendo ampliare ulteriormente il discorso, il principio di tassatività riveste un ruolo centrale nel garantire il buon funzionamento dell’intero sistema penale proprio di uno Stato democratico. Quanto più, infatti, il cittadino è posto nella condizione di comprendere senza ambiguità l’astratta linea di demarcazione tra lecito ed illecito, tanto più sarà portato ad orientare la propria condotta in conformità alle norme penali imposte, solidificando così il proprio rapporto di fiducia nei confronti dello Sato e delle istituzioni.
Perché il principio di tassatività fino a questo punto descritto possa concretamente essere rispettato, pare necessario il rispetto di precise tecniche di legiferazione. Queste sono principalmente due: le tecniche di normazione descrittiva e le tecniche di normazione sintetica. La normazione descrittiva, avvalendosi dei c.d. elementi descrittivi, serve a delineare il fatto tipico con l’uso di termini che fanno riferimento alla realtà oggettiva e concreta; capire il significato di tali elementi risulta facile, tuttavia, con l’applicazione della sola tecnica di normazione descrittiva, il legislatore dovrebbe utilizzare elementi infiniti per descrivere la fattispecie e con molta probabilità rischierebbe di ometterne alcuni lasciando indeterminata la norma incriminatrice. Pertanto, per evitare di incombere nel suddetto eccesso casistico, si ricorre alle tecniche di normazione sintetica le quali, permettendo l’inserimento di elementi normativi giuridici che rinviano ad un fonte del diritto esterna alla fattispecie e di elementi normativi extra giuridici che rinviano a norme sociali o di buon costume, forniscono un parametro regolatore per lo specifico caso concreto.
Dott. Alice Felici